Art. 12.
(Conversione).

      1. Alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica si applicano le seguenti disposizioni:

          a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle colture che si intende coltivare secondo il metodo di produzione biologico, i prodotti il cui uso è vietato in agricoltura biologica non devono essere stati utilizzati per un periodo di tempo, per la cui definizione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          b) gli animali presenti nell'azienda sono considerati allevati biologicamente dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti determinazioni adottate in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio la cui definizione è determinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla base di pertinenti decisioni assunte in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE;

          d) nelle aziende costituite da unità aziendali distinte, in parte in produzione biologica e in parte in via di conversione alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati, in tal caso la separazione deve essere debitamente documentata.

 

Pag. 19